Sala di studio

Accesso alla sala di studio

L’accesso alla sala di studio è libero per i maggiori di 16 anni e gratuito; l’unico obbligo è costituito dalla compilazione, prima della richiesta di consultazione, di una domanda di ammissione in cui si specificano dati personali, argomento e scopo della ricerca. Tale domanda è valida per l’anno in corso e per un solo argomento di studio; se quest’ultimo cambia dovrà essere presentata un’altra domanda. La conseguente banca dati è costituita per i soli fini previsti dalla disciplina che regola i rapporti tra Archivio ed utenti e, con fini statistici, per lo schedario delle Ricerche di cui all’art. 91 del R.D. 2.10.1911 n. 1163 e alla circ. n. 70/1966 del Ministero degli Interni.

In sala di studio sono disponibili la Guida dell’Archivio di Stato di Piacenza, in cui sono presentati per brevi cenni i fondi conservati, e molti strumenti di ricerca, quali inventari, elenchi e repertori, che costituiscono il primo passo per qualsiasi richiesta. A servizio degli utenti della sala di studio vi è anche la biblioteca. Per rendersi conto della disponibilità del patrimonio archivistico e delle modalità di consultazione e di ricerca, gli utenti sono pregati di prendere visione del Regolamento della sala di studio e della biblioteca d’istituto e della Carta dei servizi.

Il personale dell’Archivio di Stato presente in sala studio assicurerà, nel rispetto dei regolamenti, la più ampia collaborazione agli studiosi perseguendo il comune scopo di valorizzare l’ingente patrimonio che nel corso dei secoli uffici e magistrature del territorio piacentino hanno prodotto.

Consultabilità dei documenti

I documenti conservati nell’Archivio di Stato di Piacenza sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli coperti da riservatezza ai sensi della vigente legislazione e cioè:

  • documenti di carattere riservato, riguardanti la politica estera o interna dello Stato, relativi ad affari degli ultimi cinquant’anni;
  • documenti contenenti dati sensibili interessanti la tutela delle persone (idonei cioè a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) risalenti a non più di quaranta anni;
  • documenti contenenti dati sensibili idonei a rivelare stato di salute, vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare risalenti a non più di settanta anni;
  • tutti gli atti classificati sin dall’origine come riservati.

L’eventuale consultazione, per motivi di studio, degli atti riservati prima di detti termini può essere autorizzata dal Ministero dell’Interno, previa domanda da indirizzare direttamente alla Prefettura di Piacenza, secondo la procedura dettata dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 281/1999.

Ultimo aggiornamento

26 Marzo 2024, 19:02