Servizi di riproduzione

L’11 luglio 2023 è entrato in vigore il Nuovo regolamento per la determinazione dei canoni dei corrispettivi di riproduzione dei beni culturali come da D.M. 161 11/04/2023: Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali .

Si precisa che per quanto riguarda la riproduzione con mezzi propri per motivi di studio o ricerca la situazione rimarrà invariata, cambieranno invece le tariffe per riproduzioni analogiche o digitali effettuate dall’Archivio di Stato e per riproduzioni commerciali o a scopo di lucro.

Si precisa inoltre che per quanto riguarda le nuove tariffe da corrispondere all’Archivio di Stato per riproduzioni effettuate ad uso studio, non si tratta di un canone ma di un rimborso.

Si invitano gli utenti a prendere visione del nuovo regolamento.


Presso l’Archivio di Stato di Piacenza è attivo un ufficio di fotoriproduzione in grado di rilasciare:

  • Fotocopie
  • Stampe da microfilm
  • Riproduzioni digitali

Le richieste vanno presentata all’Ufficio apposito, rivolgendosi prima al personale della Sala di studio che, dopo la compilazione della relativa richiesta e l’autorizzazione del Direttore o del funzionario di Sala, provvederà all’inoltro dei pezzi.

Copie dei documenti possono essere rilasciate: per motivi di studio o per uso privato e amministrativo.

  1. COPIE PER MOTIVI DI STUDIO: Copie dei documenti, a seguito di una domanda di accesso per motivi di studio, possono essere rilasciate previo pagamento delle spese di riproduzione e, in caso di invio, di spedizione. Se la ricerca avviene per studio occorre indicare il titolo esatto e la precisa motivazione della ricerca (tesi, pubblicazione, etc.). In caso contrario non si terrà conto della richiesta. Per maggiori dettagli si rimanda all’ Art. 9 – Fotoriproduzione dei documenti per motivi di studio (fotocopie) del Regolamento dell’Archivio di Stato di Piacenza.
  2. COPIE PER USO PRIVATO E AMMINISTRATIVO: L’utente che richiede copie autenticate di documenti per motivi non di studio deve osservare le seguenti regole:
    1. La domanda deve essere redatta in carta bollata per ogni singolo documento, di cui deve essere indicata la esatta collocazione archivistica.
    2. Sulla copia del documento devono essere applicate marche da bollo, ai sensi della vigente normativa sul bollo, nella misura di n. 1 (una) marca da bollo ogni 4 (quattro) facciate in formato A4, oppure n. 1 (una) marca da bollo ogni 3 (tre) facciate in formato A3. Sarà cura dell’Istituto autenticare il documento fotocopiato. Per maggiori dettagli si rimanda all’Art. 10 – Fotoriproduzione dei documenti per motivi non di studio (fotocopie) del Regolamento dell’Archivio di Stato di Piacenza.

Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria*


Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà avvenire attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale PagoPA che consente, in attuazione dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”, di eseguire tramite Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
L’art. 24, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali, ha modificato l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 2017, n. 217, rendendo obbligatori i pagamenti elettronici verso la Pubblica amministrazione dal 28 febbraio 2021.

Il sistema di pagamento è raggiungibile al seguente link: https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/operazioni/home.do

Per accedere è necessario registrarsi, attivare il proprio account e scegliere di acquistare un servizio. Dopo aver selezionato l’Archivio di Stato di Piacenza e inserito l’importo da versare, è necessario comunicare l’avvenuto pagamento a questo Istituto (inviando copia della ricevuta) per il rilascio delle immagini digitali.

Nella causale del pagamento deve sempre essere indicato il nome dell’istituto: Archivio di Stato di Piacenza.

Soltanto a seguito di verifica del pagamento correttamente effettuato potranno essere rilasciate le copie al richiedente.


 A titolo di esempio segnaliamo alcuni atti per uso privato o amministrativo rilasciati in bollo:

  • VISURA CATASTALE: La visura catastale del cessato catasto ovvero Catasto Italiano (fondo Catasto della provincia di Piacenza) è libera.
  • SUCCESSIONI: Le visione delle denunzie di successione può essere effettuata dagli aventi causa negli atti o da un loro delegato. Denunzie di successione di Piacenza e provincia:
    • Piacenza (1862 – 2000)
    • Agazzano (1934-1972)
    • Bobbio (1953 – 1972)
    • Castel San Giovanni (1930-1972)
    • Fiorenzuola (1902- 1941)
    • Monticelli d’Ongina (1902-1972)
    • Ponte dell’Olio (1918-1972)

Dopo il 1972 tutte le successione sono registrate presso l’Ufficio del Registro di Piacenza.

Per le denunzie fornire: cognome, nome, paternità, data di morte del soggetto.

Si rilasciano per uso amministrativo in assenza di bollo per i soli fini pensionistici i seguenti atti:

LISTE DI LEVA (iscrizioni nelle liste di leva dei Comuni, raggruppati per Provincia) fino all’ultimo settantennio:

  • PIACENZA 1903 al 1939
  • PARMA 1916 al 1939

Per le classi 1860-1902 Cfr. Archivio di Stato di Parma.

Per una ricerca efficace è indispensabile fornire: cognome, nome, paternità, luogo (comune) e data di nascita della persona.

La descrizione del fondo Ufficio di leva di Piacenza può essere consultata nella Guida on-line

REGISTRI E RUOLI MATRICOLARI fino all’ultimo settantennio: PC dal 1842 al 1945

Per una ricerca efficace è indispensabile fornire cognome, nome, paternità, luogo (comune) e data di nascita della persona.

La descrizione del fondo Registri e ruoli matricolari può essere consultata nella Guida on-line.

Ed inoltre vengono rilasciati per uso amministrativo in assenza di bollo le domande presentate:

  1. nell’interesse dello Stato
  2. nell’interesse della giustizia civile
  3. richieste dalle Pubbliche Amministrazioni
  4. richieste dall’Autorità giudiziaria
  5. richieste da persone ammesse al gratuito patrocinio

ATTENZIONE: Segnaliamo che il rilascio di copie ad uso amministrativo degli Atti dello Stato Civile è compito dei Comuni competenti. Di norma quindi la copia autentica dei questi atti dovrà essere richiesta tramite gli Uffici di Stato Civile dei comuni che soli possono convalidarne l’autenticità.

La stessa disposizione vale anche per gli atti dei Registri delle Parrocchie della Diocesi di Piacenza-Bobbio, che l’Archivio di Stato conserva in microfilm. Pertanto per uso privato la copia degli atti trovati dovrà essere richiesta all’Archivio storico diocesano che può rilasciare copia autentica.

Per maggiori chiarimenti si rimanda all’Art. 10 – Fotoriproduzione dei documenti per motivi non di studio (fotocopie) del Regolamento dell’Archivio di Stato di Piacenza.

Ultimo aggiornamento

8 Settembre 2023, 10:38