Servizi di riproduzione
La riproduzione dei documenti può essere effettuata dagli utenti con mezzi propri oppure richiesta all’Ufficio riproduzioni dell’Istituto.
È esclusa la fotoriproduzione di materiale deteriorato o deteriorabile. Non è consentita la libera riproduzione dei documenti di particolare rarità, antichità e/o fragilità che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza, né dei documenti già riprodotti digitalmente ed esclusi dalla consultazione ordinaria, per ragioni di conservazione.
Non è consentita la riproduzione dei documenti sottoposti a regime di restrizione alla libera consultabilità in base agli artt. 122-127 del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo 42/2004).
La riproduzione di interi fondi, intere serie o parti consistenti di esse è soggetta ad autorizzazione in base all’art. 88, comma 5, del REGIO DECRETO 2 ottobre 1911, numero 1163.
Indice
FOTORIPRODUZIONE CON MEZZI PROPRI
Gli utenti della sala di studio possono riprodurre gratuitamente e liberamente, con mezzi propri, i documenti in consultazione, previa compilazione dell’apposito modulo disponibile in sala di studio. Le riproduzioni devono essere effettuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
Le riproduzioni devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose e l’uso di stativi o treppiedi.
FOTORIPRODUZIONI RICHIESTE ALL’UFFICIO RIPRODUZIONI DELL’ARCHIVIO DI STATO
È possibile richiedere la riproduzione del materiale archivistico all’Ufficio riproduzioni dell’Istituto compilando il modulo presente in sala studio o inviando il medesimo via mail all’indirizzo as-pc.salastudio@cultura.gov.it
Nella richiesta occorre indicare la corretta segnatura e tutti gli elementi necessari per l’identificazione dei documenti e specificare lo scopo della riproduzione (motivi di studio, uso personale, scopi amministrativi, pubblicazione).
Nel caso di richieste effettuate da privati per uso personale o per motivi di studio, o da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, le riproduzioni sono da considerarsi libere e gratuite, ma soggette al rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione.
L’ammontare del rimborso spese è determinato in base al tariffario ministeriale in vigore e viene comunicato via mail al richiedente, unitamente alle indicazioni per effettuare il pagamento.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA

RICHIESTA DI RIPRODUZIONI PER USO AMMINISTRATIVO
Possono essere richieste riproduzioni dei documenti per uso amministrativo, dietro pagamento di corrispettivo a titolo di rimborso spese, come in tutti gli altri casi.
Qualora la richiesta preveda il rilascio di copie conformi all’originale ai sensi dell’art. 18 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, numero 445), è richiesta la compilazione dell’apposito modulo con l’applicazione di una marca da bollo per uso amministrativo (€ 16,00), ai sensi della Disciplina sull’imposta di bollo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, numero 642, allegato A parte I).
Ai sensi della stessa normativa anche le copie conformi all’originale (o autentiche) sono assoggettate all’imposta di bollo nella misura di € 16,00 per foglio (composto da quattro facciate in A4), a meno che l’uso per il quale la copia è richiesta non rientri tra quelli per i quali è prevista l’esenzione (Allegato B, Tabella del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, numero 642) o non ricada in ulteriori eventuali eccezioni indicate dal richiedente.
Si segnala che il rilascio di copie ad uso amministrativo degli atti di Stato civile compete esclusivamente ai Comuni interessati. La copia autentica di questi atti dovrà pertanto essere richiesta direttamente agli Uffici di Stato civile competenti che ne convalidano l’autenticità.
La stessa disposizione si applica anche agli atti dei Registri delle Parrocchie della Diocesi di Piacenza-Bobbio, che l’Archivio di Stato conserva in microfilm. La copia autentica di questi atti dovrà essere richiesta all’Archivio storico diocesano.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle spese di riproduzione può essere effettuato unicamente tramite la piattaforma PagoPA, previa ricezione del relativo avviso di pagamento inviato dall’Ufficio riproduzioni all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla richiesta.
Al Portale è possibile accedere tramite credenziali SPID, CIE, eIDAS; per gli utenti al di fuori della Comunità Europea l’accesso può avvenire tramite registrazione con email.
Non saranno ritenuti validi altri pagamenti effettuati al di fuori di tale canale o effettuati senza prima aver ricevuto il suddetto avviso di pagamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura – Decreto Ministero della Cultura n. 108 del 21/03/2024.
- Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali – Decreto Ministero della Cultura n. 161 del 11/04/2023.
- Riproduzioni di documenti d’archivio effettuata da privati con mezzi propri – Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale per gli Archivi del 7 settembre 2017, n. 33 e Circolare del 29 settembre 2017, n. 39 – Addendum alla circolare n. 33/2017
- Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo 42/2004)
- Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni Culturali e Ambientali – Decreto Ministero per i beni e le attività culturali del 8 aprile 1994, n. 104, derivante dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 4.
- Disciplina sull’imposta di bollo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, numero 642).
Ultimo aggiornamento
19 Giugno 2024, 11:40